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Vitto e alloggio, recuperi ridotti

di Benedetto Santacroce

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6 Settembre 2008

Deduzione limitata al 75% anche per le spese di rappresentanza e ulteriore giro di vite agli sconti fiscali per la partecipazione a convegni e congressi. Sono le più importanti precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare 53 del 5 settembre 2008 sulla nuova disciplina fiscale delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, introdotta dalla manovra d'estate (Dl 112/2008).

Il limite del 75%
Sebbene rimangano ancora numerose questioni irrisolte, la circolare aiuta tuttavia a sciogliere alcuni dubbi connessi alla fase di prima applicazione della norma, specie sul versante delle imposte dirette. In questo ambito le Entrate hanno preso posizione su molti degli interrogativi già sollevati su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 agosto scorso). In particolare, per i professionisti, così fornendo una interpretazione a vantaggio di questa categoria, è stato precisato che il limite (articolo 54, comma 5 del Tuir) del 2% del fatturato alla deducibilità delle spese per i servizi di vitto e alloggio va calcolato considerando quesi costi al 75 per cento. In altre parole, al raggiungimento del tetto concorrono somme previamente depurate della quota indeducibile del 25 per cento. Stante il carattere di regola generale attribuita a questa limitazione – che pertanto va applicata a prescindere dalla finalità di sostenimento della spesa – il principio vale anche quando queste categorie di costo si configurano come di rappresentanza, cosicché il tetto di deducibilità dato dall'1% dei compensi è da quantificare con riferimento a importi abbattuti sino al limite fiscalmente riconosciuto (75%).

Convegni con meno appeal
Al contrario è penalizzante per i professionisti la precisazione fornita dalle Entrate a proposito di quelle spese alberghiere e di ristorazione sostenute in ambito convegnistico. L'Agenzia ha ritenuto che possano essere ammesse in deduzione nel limite del 50% del loro ammontare da determinare prendendo in considerazione le stesse ridotte al 75 per cento. In concreto, ciò significa che dal 1° gennaio 2009 questa tipologia di spesa sarà riconosciuta nella misura del 50% del 75 per cento.
Restano invece interamente deducibili – e questo è un punto di assoluta rilevanza – gli esborsi per vitto e alloggio sostenuti dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in fattura. Questa precisazione è peraltro frutto di una corretta lettura dell'articolo 54, comma 5 del Tuir, dove si specifica che la limitazione del 2% non opera con riferimento alle spese anticipate dal cliente e poi riaddebitategli. Non soffrono della limitazione della deduzione le spese sostenute (anche dal professionista) per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori, categoria quest'ultima nella quale si ritiene possano essere ricompresi anche gli amministratori per i quali l'incarico non configuri esercizio della propria attività professionale (come per esempio accade nel caso dei dottori commercialisti).

Il reddito d'impresa
Con riferimento al reddito di impresa, l'Agenzia non ha mancato l'occasione per chiarire i rapporti esistenti fra l'indeducibilità delle componenti di costo in rassegna, inserita all'articolo 109, comma 5 del Tuir, e le norme che presiedono alla determinazione del reddito. Le Entrate ritengono che la novità della manovra d'estate, in quanto «fa salve le disposizioni dei precedenti commi dell'articolo 109», non ponga il limite del 75% quale misura in deroga agli ordinari criteri di inerenza alla base della quantificazione del reddito d'impresa, ma rappresenti il limite massimo di deducibilità delle spese in esame.
Qualche dubbio, per la verità, resta. Infatti, il nuovo articolo 109, comma 5 fa salvo «quanto previsto dai periodi precedenti», espressione che, a stretto rigore, andrebbe riferita ai periodi precedenti del 5° comma stesso e non ai commi precedenti. Fatto sta che è alla luce di questa posizione che l'Agenzia ha risolto i dubbi di coordinamento con l'articolo 108 del Tuir per quanto concerne le spese di vitto e alloggio che si configurano come di rappresentanza. Così, la limitazione della deduzione al 75% deve considerarsi operante, in analogia a quanto chiarito in tema di lavoro autonomo, anche in relazione alle spese sostenute per rappresentanza, sempre che, però, le stesse possano essere comunque ammesse in deduzione, alla luce dei criteri di inerenza stabiliti dall'articolo 108, comma 2 del Tuir. In altre parole, occorre anzitutto verificare l'inerenza della spesa con riferimento al decreto ministeriale previsto (ma non ancora emanato) da questo articolo, e solo dopo (eventualmente) procedere a decurtare l'importo così determinato della componente indeducibile del 25 per cento.

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